Con una recente sentenza il Tribunale di Verona (n.3043/09) ha statuito che nel caso di decisione pregiudiziale di una questione di rito che estingua il processo (inammissibilità di opposizione a decreto ingiuntivo per decadenza), le spese vanno liquidate con riguardo al valore della sola questione pregiudiziale e non del cumulo di tutte le domane formulate dalle parti.